2012-03-15 Marchio ecologico e di sostenibilità ambientale della Regione Umbria
La Regione Umbria, intende procedere all’espletamento della procedura finalizzata all’affidamento, ad un unico soggetto, per l’ideazione, la realizzazione la gestione e la tutela di un marchio ecologico e di sostenibilità ambientale di cui sarà proprietaria la Regione Umbria.
OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto del presente avviso è l’ideazione, la realizzazione la gestione e la tutela di un marchio ecologico e di sostenibilità ambientale di cui sarà proprietaria la Regione Umbria.
La Regione Umbria, attraverso il marchio, intende favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed aumentare la competitività dei prodotti sui mercati esteri, in cui risultano molto più sviluppate che in Italia le politiche inerenti la valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti.
Il marchio che la Regione intende realizzare potrà promuovere aziende e prodotti che si impegnano a ridurre gli impatti ambientali. Il marchio di sostenibilità ambientale di cui la Regione sarà proprietaria potrà aumentare il valore di prodotti, delle aziende e degli eventi ed, al tempo stesso, promuovere il territorio ed accrescere l’immagine della Regione Umbria, già Cuore Verde d’Italia, a “luogo dell’eccellenza ambientale”.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D. Lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Attenzione! la data di scadenza è presunta. Per maggiori informazione rivolgersi all’ente banditore



